Codice Deontologico per Arbitri
Codice Deontologico per Arbitri
Art. 1 - Accettazione Codice Deontologico
Tutti coloro che accettano la nomina ad arbitro in una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale di Venezia si impegnano a svolgere l’incarico secondo il Regolamento degli Arbitrati della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
L’arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.
L’arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
L’arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
Con l'accettazione, l'arbitro deve dichiarare la propria mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti nella sua indipendenza ed imparzialità.
Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e non conferma in un nuovo procedimento.
L’arbitro nominato dalla parte può consultare la stessa o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del collegio arbitrale. Tali indicazioni non sono vincolanti per l’arbitro.
Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti e i suoi difensori. Se ci avvenga, deve darne immediata notizia alla Camera Arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale.
Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’organo arbitrale.
L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente secondo le Tariffe fissate dalla Camera Arbitrale, che si ritengono accettate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.