Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina Raggiungi il menu
La mediazione è un procedimento che consente alle parti in lite di trovare un accordo amichevole di reciproca soddisfazione, attraverso l'intervento del mediatore, un terzo neutrale esperto in tecniche di mediazione e comunicazione.
E' un modo per risolvere qualsiasi tipo di controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili in modo semplice, rapido ed economico con garanzie di riservatezza.
La Camera Arbitrale di Venezia, iscritta al n. 48 del Registro degli Organismi di Mediazione, gestisce le procedure in applicazione del D.Lgs. 28/2010.
Il mediatore
Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà che aiuta le parti a trovare un accorto.
Il mediatore è in ogni caso privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
I mediatori della Camera Arbitrale sono iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Efficacia esecutiva dell'accordo
Il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo, per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli incentivi economici e fiscali
Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- esenzione dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 del verbale contenete l’accordo di conciliazione. Per valori superiori l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- credito d’imposta fino a € 600,00 (per procedura) per le indennità di mediazione e per l’onorario dell’avvocato nel caso di raggiungimento di un accordo (fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica e € 24.000,00 per persona giuridica). Sono ridotti della metà in caso di mancata conciliazione;
- credito d’imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
La somma spettante a titolo di credito di imposta viene riconosciuta in diminuzione dall’Irpef complessiva da pagare, risultante dalla liquidazione della dichiarazione annuale dei redditi, o accreditata in compensazione mediante il modello F24 per chi ha redditi d’impresa, come i titolari di partita Iva.
La fattura per le spese di mediazione sarà quindi intestata alle parti che in tale modo potranno accedere ai benefici fiscali.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia dovranno essere prodotti la fattura emessa da Camera Arbitrale di Venezia, l’attestazione del pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
Entro il 30 aprile dell’anno di presentazione dell’istanza il Ministero della Giustizia, previa verifica, comunicherà l’importo del credito di imposta spettante.
La piattaforma è disponibile al seguente link https://lsg.giustizia.it/
Si potrà accedere tramite: Spid Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) almeno di livello 2.
Le informazioni richieste sono:
1. dati identificativi del soggetto avente diritto al credito di imposta;
2. numero, importo e data della fattura emessa dall’Organismo di Mediazione (OdM) e/o dall'avvocato;
1. dichiarazione su importo, data, estremi identificativi e modalità del pagamento effettuato in favore dell’OdM e/o dell'avvocato;
2. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.