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L'arbitrato è uno strumento con cui è possibile risolvere le liti civili e commerciali, sia in ambito domestico che internazionale, in alternativa alla giustizia ordinaria.
Secondo il codice di rito, con l’arbitrato le parti deferiscono la soluzione di controversie a soggetti privati, gli arbitri.
La decisione dell’Arbitro, il lodo, è vincolante per le parti e produce gli stessi effetti di una sentenza.
Non sono arbitrabili le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale di Venezia
Con l'arbitrato amministrato le parti affidano alla Camera Arbitrale di Venezia la gestione e l'organizzazione del procedimento in base alle norme procedurali contenute nel Regolamento degli arbitrati, predisposto dall'istituzione, al quale gli arbitri e le parti sono tenuti ad attenersi.
Il Regolamento prevede che l’arbitrato sia rituale, di diritto o di equità.
La Camera Arbitrale fornisce inoltre, tramite il proprio personale, attività di consulenza in fase di redazione delle clausole, anche attraverso l'ausilio di modelli di clausole e compromessi, cui chiunque può riferirsi nella delicata fase di redazione di un contratto.
Vantaggi dell’arbitrato amministrato
- Rapidità: il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla costituzione dell’arbitro nominato. Il Regolamento degli arbitrati prevede, inoltre, una Procedura Accelerata, applicabile alle controversie di valore fino a 350.000,00 euro, che garantisce meno formalità e un termine più breve, di soli 90 giorni, per il deposito del lodo.
- Competenza degli Arbitri: l’arbitro viene scelto con particolare riguardo alla natura, alle caratteristiche della controversia e alle parti (c.d. “giudice su misura”).
- Terzietà degli Arbitri: gli arbitri devono dichiarare la propria indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti, i loro difensori o rappresentanti o con l’oggetto della controversia.
- Riservatezza: le parti hanno la possibilità di mantenere le loro buone relazioni senza che la controversia tra di esse insorta venga a conoscenza di terzi.
- Costi: sono trasparenti e prevedibili, secondo il tariffario allegato al regolamento degli arbitrati. La liquidazione finale delle spese da parte degli arbitri è soggetta al controllo da parte di Camera Arbitrale.
- Efficacia esecutiva del lodo: il lodo rituale acquisisce efficacia di titolo esecutivo grazie al decreto di omologazione da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.
L'Arbitro
Gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale vengono, generalmente, scelti tra gli iscritti all'Albo Arbitri, formato da professionisti particolarmente esperti in materie giuridiche, economiche e tecniche, che hanno svolto, preferibilmente, un corso di formazione sull'arbitrato.
Tutti gli arbitri nominati devono rispettare il Regolamento e l'annesso Codice Deontologico.
Le Clausole Arbitrali
Si può fare ricorso all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale all'insorgere della controversia, se preventivamente è stata inserita nel contratto un'apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria. In alternativa è possibile ricorrere all'arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto - atto di compromesso - con cui si delega alla Camera Arbitrale di Venezia la risoluzione della controversia.
Tipi di Arbitrato
Rituale: si svolge secondo le regole del codice di procedura civile. Conduce ad una decisione, il lodo, che ha efficacia di sentenza.
Irrituale: conduce ad una decisione che ha natura ed efficacia negoziale.
Di diritto: gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
Di equità: gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
Amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.